Which competent authority, UN body or official assistance channel should the person use?
For the Ukraine-emergency provisional stay permit, Decree-Law 145/2025 allows renewal of existing permits up to 31 December 2026. The Gendarmerie Foreigners Office renews after checking accommodation; new permits require advance availability of private accommodation, and the Office issues or renews this provisional permit only for people who cannot obtain another permit under Law 118/2010. A holder who already qualified for another Law 118/2010 permit when Decree-Law 145/2025 took effect had sixty days from that entry into force to apply for the other permit; a holder who qualifies later has thirty days from acquiring the qualifying conditions. The Gendarmerie interrupts provisional status if the applicable deadline is missed; a timely application keeps the provisional permit valid pending the decision. If the emergency is declared ended before 31 December 2026, existing permits remain valid only until the thirtieth day after that decision. Regulation 1/2026 repealed the former implementing SMaC-card contribution provision, with that repeal effective 1 February 2026. This route cannot be described as ending on 31 December 2025.
See recorded sources
Limits of the record- The source does not promise renewal to every individual: the Gendarmerie verifies accommodation and inability to qualify for another Law 118/2010 permit. The 31 December 2026 outer date can be shortened by a formal emergency-end decision.
- https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/streaming-video-consiglio/documento17155563.html
Art. 1
(Modifiche ai permessi di soggiorno provvisori di cui al Decreto – Legge 22 marzo 2022 n.41
e successive modifiche)
1. A far data dall’entrata in vigore del presente decreto – legge, i permessi di soggiorno
provvisori di cui all’articolo 2 del Decreto - Legge 22 marzo 2022 n.41 e successive modifiche
hanno durata massima fissata al 31 dicembre 2026.
2. I permessi di soggiorno provvisori di cui all’articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e
successive modifiche, già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente decreto – legge,
possono essere rinnovati e la loro durata massima è fissata al 31 dicembre 2026.
3. I permessi di soggiorno provvisori sono rinnovati dalla Gendarmeria - Ufficio
Stranieri, verificata la disponibilità di alloggio.
4. Ai fini del rilascio di nuovi permessi di soggiorno provvisori di cui al comma 1, è verificata
la preventiva disponibilità di alloggio presso privati.
5. La Gendarmeria – Ufficio Stranieri, previa verifica, rilascia e rinnova i permessi di
soggiorno provvisori, di cui al presente articolo, solo a coloro che non possono ottenere
un’altra tipologia di permesso di soggiorno previsto ai sensi della Legge 28 ottobre 2010 n.118 e
successive modifiche.
Art. 2
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Art. 3
(Gestione dei flussi)
1. Il limite per la concessione dei permessi di soggiorno provvisori fissato dall’articolo 2-bis
del Decreto – Legge n.41/2022 è stabilito in cento unità. Tale limite può essere
incrementato dal Congresso di Stato fino ad un massimo del 5 per cento su base mensile.
2. Con delibera del Congresso di Stato è dichiarato il termine dell’emergenza. Qualora la
conclusione dell’emergenza avvenga precedentemente al 31 dicembre 2026, i permessi di
soggiorno provvisori già rilasciati ai sensi dell’articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e
successive modifiche, rimangono validi fino al trentesimo giorno successivo all’adozione della
sopracitata delibera.
Art. 4
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Art. 5
(Norme transitorie e di coordinamento)
1. I titolari del permesso di soggiorno provvisorio di cui all’articolo 2 del Decreto -
Legge n.41/2022 e successive modifiche, che possiedono al momento dell’entrata in vigore del
presente decreto - legge i requisiti per ottenere un’altra tipologia di permesso di soggiorno
previsto ai sensi della Legge n.118/2010 e successive modifiche, devono presentare, ai sensi
dell’articolo 1, comma 5 del presente decreto – legge, formale domanda per il rilascio di
un’altra tipologia di permesso di soggiorno nel termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore
del presente decreto – legge.
2. I titolari del permesso di soggiorno provvisorio di cui all’articolo 2 del Decreto -
Legge n.41/2022 e successive modifiche, che non possiedono al momento dell’entrata in vigore del
presente decreto – legge i requisiti necessari, ma che successivamente acquisiscono i requisiti
per ottenere un’altra tipologia di permesso di soggiorno ai sensi della Legge n.118/2010 e
successive modifiche, devono presentare, ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del presente decreto –
legge, formale domanda per il rilascio di un’altra tipologia di permesso di soggiorno nel termine
di trenta giorni dal momento dell’ottenimento dei requisiti idonei.
3. La Gendarmeria - Ufficio Stranieri dispone l’interruzione del permesso di soggiorno
provvisorio di cui all’articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche a coloro
che non adempiono nel termine perentorio previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Fino all’esito della domanda, presentata correttamente entro i termini previsti dal
presente articolo, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri ritiene valido il permesso di soggiorno
provvisorio di cui all’articolo 2 del Decreto - Legge n.41/2022 e successive modifiche.
5. In caso di diniego alla richiesta di altra tipologia di permesso di soggiorno di cui alla
Legge n.118/2010 e successive modifiche, il soggetto può richiedere il permesso di soggiorno
provvisorio come stabilito all’articolo 1, comma 5 del presente decreto – legge ed ai sensi
dell’articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche.
Art. 6
- https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/streaming-video-consiglio/documento17155563.html
2. I titolari del permesso di soggiorno provvisorio di cui all’articolo 2 del Decreto -
Legge n.41/2022 e successive modifiche, che non possiedono al momento dell’entrata in vigore del
presente decreto – legge i requisiti necessari, ma che successivamente acquisiscono i requisiti
per ottenere un’altra tipologia di permesso di soggiorno ai sensi della Legge n.118/2010 e
successive modifiche, devono presentare, ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del presente decreto –
legge, formale domanda per il rilascio di un’altra tipologia di permesso di soggiorno nel termine
di trenta giorni dal momento dell’ottenimento dei requisiti idonei.
3. La Gendarmeria - Ufficio Stranieri dispone l’interruzione del permesso di soggiorno
provvisorio di cui all’articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche a coloro
che non adempiono nel termine perentorio previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Fino all’esito della domanda, presentata correttamente entro i termini previsti dal
presente articolo, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri ritiene valido il permesso di soggiorno
provvisorio di cui all’articolo 2 del Decreto - Legge n.41/2022 e successive modifiche.
5. In caso di diniego alla richiesta di altra tipologia di permesso di soggiorno di cui alla
Legge n.118/2010 e successive modifiche, il soggetto può richiedere il permesso di soggiorno
provvisorio come stabilito all’articolo 1, comma 5 del presente decreto – legge ed ai sensi
dell’articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche.
Art. 6
- https://www.bollettinoufficiale.sm/on-line/RicercaBU?operation=getDocBU&id=f4a2100eb6eb7ec7048b6f9be7cee1437b952c11
Articolo Unico
1. Sono abrogati gli articoli 1, 3, 4 e 5 del Regolamento 23 marzo 2022 n.4.
2. L’abrogazione dell’articolo 5 del Regolamento n.4/2022, così come prevista dal comma 1, in
relazione all’erogazione del contributo sulla SMaC Card destinato ai cittadini ucraini con permesso
di soggiorno provvisorio, ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2026.