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Provisional Stay Permit for Ukraine Emergency

San MarinoHumanitarian protection

Explore the five recorded questions, answers and sources for this pathway.

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What exactly is this: asylum, temporary protection, humanitarian admission, resettlement or another protection mechanism?

This is San Marino’s extraordinary temporary provisional stay permit for the Ukraine emergency under Decree-Law 41/2022 as amended. Decree-Law 145/2025 sets the outer permit validity at 31 December 2026, permits renewal of earlier grants, requires the Gendarmerie Foreigners Office to check accommodation, and restricts issue/renewal to people unable to obtain another Law 118/2010 permit. The scheme remains a provisional protection response, not ordinary residence or automatic refugee status. An earlier emergency-end decision may shorten existing permits to thirty days after that decision.

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Limits of the record
  • The 2025 decree gives a latest possible date, subject to early emergency termination, and conditional issue or renewal; it is not a guarantee of a permit to every Ukrainian national.
  • https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/streaming-video-consiglio/documento17155563.html
    ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERMESSO DI SOGGIORNO PROVVISORIO PER EMERGENZA UCRAINA
  • https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/streaming-video-consiglio/documento17155563.html
    Art. 1 (Modifiche ai permessi di soggiorno provvisori di cui al Decreto – Legge 22 marzo 2022 n.41 e successive modifiche) 1. A far data dall’entrata in vigore del presente decreto – legge, i permessi di soggiorno provvisori di cui all’articolo 2 del Decreto - Legge 22 marzo 2022 n.41 e successive modifiche hanno durata massima fissata al 31 dicembre 2026. 2. I permessi di soggiorno provvisori di cui all’articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche, già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente decreto – legge, possono essere rinnovati e la loro durata massima è fissata al 31 dicembre 2026. 3. I permessi di soggiorno provvisori sono rinnovati dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, verificata la disponibilità di alloggio. 4. Ai fini del rilascio di nuovi permessi di soggiorno provvisori di cui al comma 1, è verificata la preventiva disponibilità di alloggio presso privati. 5. La Gendarmeria – Ufficio Stranieri, previa verifica, rilascia e rinnova i permessi di soggiorno provvisori, di cui al presente articolo, solo a coloro che non possono ottenere un’altra tipologia di permesso di soggiorno previsto ai sensi della Legge 28 ottobre 2010 n.118 e successive modifiche. Art. 2
  • https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/streaming-video-consiglio/documento17155563.html
    Art. 3 (Gestione dei flussi) 1. Il limite per la concessione dei permessi di soggiorno provvisori fissato dall’articolo 2-bis del Decreto – Legge n.41/2022 è stabilito in cento unità. Tale limite può essere incrementato dal Congresso di Stato fino ad un massimo del 5 per cento su base mensile. 2. Con delibera del Congresso di Stato è dichiarato il termine dell’emergenza. Qualora la conclusione dell’emergenza avvenga precedentemente al 31 dicembre 2026, i permessi di soggiorno provvisori già rilasciati ai sensi dell’articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche, rimangono validi fino al trentesimo giorno successivo all’adozione della sopracitata delibera. Art. 4

Which population, circumstances or geographic group does the mechanism cover?

It covers Ukrainian citizens. To obtain the permit, the Ukrainian citizen must declare in writing that they did not stay in a country other than Ukraine in the fifteen days before arriving in San Marino and have no other residence-regularisation procedure pending in another country, and must fall within family-reunification cases limited to first-degree kinship (extendable to the nearest relative when the reunification concerns a minor).

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  • https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/scheda17188809.html
    Ai fini della concessione del permesso di soggiorno provvisorio il cittadino ucraino deve obbligatoriamente: a) dichiarare per iscritto di non avere soggiornato, nei quindici giorni precedenti l’arrivo nella Repubblica di San Marino, in un Paese diverso dall’Ucraina e di non avere in corso altro procedimento di richiesta di regolarizzazione della residenza in altro Paese;
  • https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/scheda17188809.html
    c) rientrare nei casi di ricongiungimento familiare per i quali ammesso il solo rapporto di parentela di primo grado. Nel caso in cui il ricongiungimento familiare riguardi un minore il grado di parentela può essere esteso sino a quello del parente più prossimo.

Where can protection be requested, and is this a direct application, border/in-country request, referral or other process?

The Ukrainian citizen must inform the Foreign Affairs Department, through their family unit already in San Marino that requests the reunification, of the wish to apply, attaching the address of the accommodation where they will be hosted for the whole stay. New permits require prior verification of accommodation with private hosts; renewals are made by the Gendarmeria – Foreigners Office after verifying accommodation availability.

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Limits of the record
  • The captured amending decree does not state the office where the formal application for a new permit is filed (original DL 41/2022 not captured).

What happens after the request: registration, family handling, major support and rights where officially stated?

Holders are guaranteed the right to education to the same extent as residents (school enrolment and attendance, textbooks, school transport and Right-to-Study Law benefits); parents of Ukrainian minors aged six to sixteen who follow distance learning in their home country instead of enrolling in San Marino schools must file an enrolment and attendance certificate with the Education Department. Work is allowed in the categories of Delegated Decree No. 190 of 2 December 2024 and as provided by Art. 14(1)(b) of Delegated Decree No. 130 of 15 July 2021, plus occasional work in all sectors; hiring in sectors not covered by DD 190/2024 requires prior request and authorisation of the Labour Commission.

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  • https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/scheda17188809.html
    “1. Ai cittadini ucraini presenti sul territorio in forza di permesso di soggiorno provvisorio è assicurato il diritto all’istruzione nella medesima misura garantita ai residenti per quanto concerne l’iscrizione alle scuole e la frequenza alle lezioni, la fornitura dei libri di testo, il trasporto scolastico e i benefici previsti dalla Legge sul Diritto allo Studio.
  • https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/scheda17188809.html
    2. Chi esercita la patria potestà di minori ucraini presenti sul territorio, in forza di permesso di soggiorno provvisorio, aventi età compresa tra i sei e i sedici anni di età, qualora non siano iscritti presso scuole sammarinesi, ma svolgano la didattica a distanza nel loro paese di origine, deve presentare, al Dipartimento Istruzione, il certificato di iscrizione e frequenza rilasciato dallo stesso istituto scolastico.
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    2. “5 bis. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito l’accesso al lavoro nelle tipologie previste dal Decreto Delegato 2 dicembre 2024 n.190 e così come previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato 15 luglio 2021 n.130, nonché le prestazioni di lavoro occasionale in tutti i settori economici così come previsto dal Decreto Delegato n.130/2021. È consentita altresì l’assunzione nei settori economici non previsti dal Decreto Delegato n.190/2024, previa preventiva richiesta ed autorizzazione della Commissione per il Lavoro.”.

Which competent authority, UN body or official assistance channel should the person use?

For the Ukraine-emergency provisional stay permit, Decree-Law 145/2025 allows renewal of existing permits up to 31 December 2026. The Gendarmerie Foreigners Office renews after checking accommodation; new permits require advance availability of private accommodation, and the Office issues or renews this provisional permit only for people who cannot obtain another permit under Law 118/2010. A holder who already qualified for another Law 118/2010 permit when Decree-Law 145/2025 took effect had sixty days from that entry into force to apply for the other permit; a holder who qualifies later has thirty days from acquiring the qualifying conditions. The Gendarmerie interrupts provisional status if the applicable deadline is missed; a timely application keeps the provisional permit valid pending the decision. If the emergency is declared ended before 31 December 2026, existing permits remain valid only until the thirtieth day after that decision. Regulation 1/2026 repealed the former implementing SMaC-card contribution provision, with that repeal effective 1 February 2026. This route cannot be described as ending on 31 December 2025.

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Limits of the record
  • The source does not promise renewal to every individual: the Gendarmerie verifies accommodation and inability to qualify for another Law 118/2010 permit. The 31 December 2026 outer date can be shortened by a formal emergency-end decision.
  • https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/streaming-video-consiglio/documento17155563.html
    Art. 1 (Modifiche ai permessi di soggiorno provvisori di cui al Decreto – Legge 22 marzo 2022 n.41 e successive modifiche) 1. A far data dall’entrata in vigore del presente decreto – legge, i permessi di soggiorno provvisori di cui all’articolo 2 del Decreto - Legge 22 marzo 2022 n.41 e successive modifiche hanno durata massima fissata al 31 dicembre 2026. 2. I permessi di soggiorno provvisori di cui all’articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche, già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente decreto – legge, possono essere rinnovati e la loro durata massima è fissata al 31 dicembre 2026. 3. I permessi di soggiorno provvisori sono rinnovati dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, verificata la disponibilità di alloggio. 4. Ai fini del rilascio di nuovi permessi di soggiorno provvisori di cui al comma 1, è verificata la preventiva disponibilità di alloggio presso privati. 5. La Gendarmeria – Ufficio Stranieri, previa verifica, rilascia e rinnova i permessi di soggiorno provvisori, di cui al presente articolo, solo a coloro che non possono ottenere un’altra tipologia di permesso di soggiorno previsto ai sensi della Legge 28 ottobre 2010 n.118 e successive modifiche. Art. 2
  • https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/streaming-video-consiglio/documento17155563.html
    Art. 3 (Gestione dei flussi) 1. Il limite per la concessione dei permessi di soggiorno provvisori fissato dall’articolo 2-bis del Decreto – Legge n.41/2022 è stabilito in cento unità. Tale limite può essere incrementato dal Congresso di Stato fino ad un massimo del 5 per cento su base mensile. 2. Con delibera del Congresso di Stato è dichiarato il termine dell’emergenza. Qualora la conclusione dell’emergenza avvenga precedentemente al 31 dicembre 2026, i permessi di soggiorno provvisori già rilasciati ai sensi dell’articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche, rimangono validi fino al trentesimo giorno successivo all’adozione della sopracitata delibera. Art. 4
  • https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/streaming-video-consiglio/documento17155563.html
    Art. 5 (Norme transitorie e di coordinamento) 1. I titolari del permesso di soggiorno provvisorio di cui all’articolo 2 del Decreto - Legge n.41/2022 e successive modifiche, che possiedono al momento dell’entrata in vigore del presente decreto - legge i requisiti per ottenere un’altra tipologia di permesso di soggiorno previsto ai sensi della Legge n.118/2010 e successive modifiche, devono presentare, ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del presente decreto – legge, formale domanda per il rilascio di un’altra tipologia di permesso di soggiorno nel termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto – legge. 2. I titolari del permesso di soggiorno provvisorio di cui all’articolo 2 del Decreto - Legge n.41/2022 e successive modifiche, che non possiedono al momento dell’entrata in vigore del presente decreto – legge i requisiti necessari, ma che successivamente acquisiscono i requisiti per ottenere un’altra tipologia di permesso di soggiorno ai sensi della Legge n.118/2010 e successive modifiche, devono presentare, ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del presente decreto – legge, formale domanda per il rilascio di un’altra tipologia di permesso di soggiorno nel termine di trenta giorni dal momento dell’ottenimento dei requisiti idonei. 3. La Gendarmeria - Ufficio Stranieri dispone l’interruzione del permesso di soggiorno provvisorio di cui all’articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche a coloro che non adempiono nel termine perentorio previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo. 4. Fino all’esito della domanda, presentata correttamente entro i termini previsti dal presente articolo, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri ritiene valido il permesso di soggiorno provvisorio di cui all’articolo 2 del Decreto - Legge n.41/2022 e successive modifiche. 5. In caso di diniego alla richiesta di altra tipologia di permesso di soggiorno di cui alla Legge n.118/2010 e successive modifiche, il soggetto può richiedere il permesso di soggiorno provvisorio come stabilito all’articolo 1, comma 5 del presente decreto – legge ed ai sensi dell’articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche. Art. 6
  • https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/streaming-video-consiglio/documento17155563.html
    2. I titolari del permesso di soggiorno provvisorio di cui all’articolo 2 del Decreto - Legge n.41/2022 e successive modifiche, che non possiedono al momento dell’entrata in vigore del presente decreto – legge i requisiti necessari, ma che successivamente acquisiscono i requisiti per ottenere un’altra tipologia di permesso di soggiorno ai sensi della Legge n.118/2010 e successive modifiche, devono presentare, ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del presente decreto – legge, formale domanda per il rilascio di un’altra tipologia di permesso di soggiorno nel termine di trenta giorni dal momento dell’ottenimento dei requisiti idonei. 3. La Gendarmeria - Ufficio Stranieri dispone l’interruzione del permesso di soggiorno provvisorio di cui all’articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche a coloro che non adempiono nel termine perentorio previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo. 4. Fino all’esito della domanda, presentata correttamente entro i termini previsti dal presente articolo, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri ritiene valido il permesso di soggiorno provvisorio di cui all’articolo 2 del Decreto - Legge n.41/2022 e successive modifiche. 5. In caso di diniego alla richiesta di altra tipologia di permesso di soggiorno di cui alla Legge n.118/2010 e successive modifiche, il soggetto può richiedere il permesso di soggiorno provvisorio come stabilito all’articolo 1, comma 5 del presente decreto – legge ed ai sensi dell’articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche. Art. 6
  • https://www.bollettinoufficiale.sm/on-line/RicercaBU?operation=getDocBU&id=f4a2100eb6eb7ec7048b6f9be7cee1437b952c11
    Articolo Unico 1. Sono abrogati gli articoli 1, 3, 4 e 5 del Regolamento 23 marzo 2022 n.4. 2. L’abrogazione dell’articolo 5 del Regolamento n.4/2022, così come prevista dal comma 1, in relazione all’erogazione del contributo sulla SMaC Card destinato ai cittadini ucraini con permesso di soggiorno provvisorio, ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2026.

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