Where can protection be requested, and is this a direct application, border/in-country request, referral or other process?
The applicant first notifies the Foreign Affairs Department, through public or private parties, of the wish to apply, giving the address of the accommodation for the stay. After entering San Marino the applicant undergoes health screening at the State Hospital, then files an application (also for dependent minors) with the Gendarmeria – Foreigners Office, attaching one passport photo, a copy of the passport or other identity document accepted by the Gendarmeria, and a declaration of not having stayed in a country other than the State of Palestine from 7 October 2023 to the application date (stays elsewhere caused by the conflict are exceptionally allowed, provided no residence-regularisation request is pending in another country). Applicants must also present to the Gendarmeria a valid Schengen entry, transit or stay visa and any exit authorisations from the country of origin.
See recorded sources
- https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/scheda17193102.html
1. Il richiedente il permesso deve in primo luogo comunicare al Dipartimento Affari Esteri,
per il tramite di soggetti pubblici o privati, la volontà di richiedere il permesso di soggiorno
provvisorio, indicando l’indirizzo dell’alloggio presso cui è accolto per la durata del soggiorno in
Repubblica.
- https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/scheda17193102.html
2. Il richiedente, successivamente all’ingresso in Repubblica, è sottoposto a uno screening
sanitario presso l’Ospedale di Stato.
- https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/scheda17193102.html
3. Il richiedente, eventualmente anche per i minori a proprio carico, eseguiti gli adempimenti
di cui ai commi 1 e 2, formula apposita domanda avanti al Corpo della Gendarmeria - Ufficio
Stranieri allegando i seguenti documenti:
a) n.1 foto tessera;
b) copia del passaporto o altro documento di identità ritenuto valido dal Corpo della
Gendarmeria;
- https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/scheda17193102.html
c) dichiarazione mediante la quale si attesta di non aver soggiornato in un Paese diverso dallo
Stato di Palestina nel periodo decorrente dall’inizio del conflitto israeliano-palestinese, qui
individuato nel 7 ottobre 2023, alla data di presentazione della domanda di permesso di
soggiorno.
- https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/scheda17193102.html
È consentito eccezionalmente il soggiorno in Paesi diversi dallo Stato di Palestina,
nel periodo suindicato, a condizione che il soggiorno sia causato dagli effetti del conflitto
israeliano-palestinese, fermo restando che non vi sia in corso provvedimento di richiesta di
regolarizzazione della residenza in altro Paese.
- https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/scheda17193102.html
4. I richiedenti il permesso di soggiorno provvisorio hanno l’obbligo di presentare al Corpo
della Gendarmeria – Ufficio Stranieri il visto in corso di validità per l’ingresso, il transito o la
permanenza in Stato facente parte dello spazio Schengen e le eventuali autorizzazioni all’espatrio
dal Paese di origine.