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Ordinary Stay Permit for Foreign Spouse of San Marino Citizen

San MarinoFamily

Explore the five recorded questions, answers and sources for this pathway.

Official link

Which family relationships qualify?

This route is for the foreign spouse of a resident San Marino citizen. The general spouse category covers a spouse who is not legally separated and has no pending separation, dissolution, cessation-of-civil-effects or annulment proceeding.

See recorded sources
Limits of the record
  • The official source does not state the complete answer to this question for this route.
  • Art. 13(9)
    I coniugi stranieri di sammarinesi residenti possono, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera a) della presente legge, richiedere il rilascio del permesso di soggiorno ordinario per esigenze di ricongiungimento familiare di cui al presente articolo.
  • Art. 13(2)
    Lo straniero residente, può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno ordinario per i seguenti famigliari: a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio, b) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l’altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato autorizzato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria; c) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

Who may sponsor or bring the family member, and what immigration/citizenship status must that person hold?

The sponsor is the applicant's spouse, who must be a resident San Marino citizen.

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Limits of the record
  • The official source does not state the complete answer to this question for this route.
  • Art. 13(9)
    I coniugi stranieri di sammarinesi residenti possono, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera a) della presente legge, richiedere il rilascio del permesso di soggiorno ordinario per esigenze di ricongiungimento familiare di cui al presente articolo.
  • Art. 13(2)
    Lo straniero residente, può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno ordinario per i seguenti famigliari: a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio, b) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l’altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato autorizzato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria; c) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

What is important for proving marriage, partnership, parentage, custody, dependency or another qualifying relationship?

The official source does not state which documents prove the marriage. The spouse must not be legally separated and must have no pending separation, dissolution, cessation-of-civil-effects or annulment proceeding.

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  • Art. 13(9)
    I coniugi stranieri di sammarinesi residenti possono, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera a) della presente legge, richiedere il rilascio del permesso di soggiorno ordinario per esigenze di ricongiungimento familiare di cui al presente articolo.
  • Art. 13(2)
    Lo straniero residente, può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno ordinario per i seguenti famigliari: a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio, b) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l’altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato autorizzato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria; c) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

What important financial, accommodation, insurance or maintenance responsibilities apply?

The Article 13 family-reunification rules require adequate housing and adequate annual income for the applicant and relevant family members; the minimum income is set annually under Article 19. If an entitled ordinary-permit applicant lacks sickness, accident and maternity cover, a valid San Marino insurance policy is required.

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  • Art. 13(4)
    Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio adeguato per sé e per i famigliari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento; b) di un reddito annuo adeguato al sostentamento proprio e dei famigliari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento. Il reddito minimo sarà indicato annualmente nel decreto delegato di cui all’articolo 19.
  • Art. 13(8)
    Qualora gli aventi diritto al rilascio del permesso di soggiorno ordinario non siano coperti per il rischio malattia, infortunio e maternità, essi sono tenuti a stipulare idonea polizza assicurativa valida nel territorio della Repubblica con le caratteristiche che saranno determinate nel Regolamento di attuazione di cui all’articolo 36.

How does the application work at a high level, what rights does the family member receive, how long does the status last, and how can it become independent or longer-term where officially stated?

Ordinary stay permits are granted (and revoked) by the Congress of State after the mandatory opinion of the Gendarmeria – Foreigners Office; renewals are adopted by the Gendarmeria – Foreigners Office only while the legal conditions persist. The ordinary permit lasts one year and is renewable at expiry within a maximum period of thirty days. After five continuous years from issue of an Art. 13 ordinary permit, the Commission grants residence to a foreigner living stably and effectively in San Marino, after checking the requirements. The official source does not state the permit's rights.

See recorded sources
Limits of the record
  • Rights attached to this ordinary permit (e.g. work access) are not stated in the captured Art. 13 text.

These are the answers currently recorded in the catalogue. A missing or partial answer is not an eligibility decision.

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