What other major conditions apply, how is the status obtained, and what renewal, document-validity, retention or loss rules matter?
Applications are filed at the Civil Status Office only in November and December each year (applications outside those months are inadmissible), paying EUR 100,00 on filing. At most 20 residences are granted per year; if more applications are filed, the Office ranks them by seniority of the requirement in paragraph 1(b) and sends the first 20 for the Gendarmeria's mandatory opinion. Where the circumstances of Art. 17(1)-(2) of Law 118 of 28 June 2010 apply, the decision goes to the Permanent Parliamentary Commission for Foreign Affairs, Emigration and Immigration, Security and Public Order, Information. The applicant may apply to extend the residence to family members under the laws in force. Residence is revoked by the Civil Status Officer if habitual dwelling in San Marino has ceased for more than six months.
See recorded sources
- https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/testi-coordinati/docCat.17003105.1.150.20.html
2. Il richiedente la residenza ai sensi del comma 1 può fare domanda di estensione della
stessa ai famigliari, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
- https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/testi-coordinati/docCat.17003105.1.150.20.html
La domanda di residenza ordinaria deve essere presentata nei mesi di novembre e
dicembre di ogni anno presso l’Ufficio di Stato Civile. Le domande presentate al di fuori dei
mesi indicati sono dichiarate irricevibili dall’Ufficio.
- https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/testi-coordinati/docCat.17003105.1.150.20.html
Il numero massimo di residenze
concesse in base al comma 1 è fissato in 20 unità annuali;
- https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/testi-coordinati/docCat.17003105.1.150.20.html
concluso il periodo di presentazione
delle domande, l’Ufficio di Stato Civile, entro il mese di gennaio, qualora le domande
depositate nei termini suindicati, siano in numero superiore alle unità annuali, procede
all’accertamento con l’ufficio competente del possesso dei requisiti disposti al comma 1 e
sulla base delle risultanze pervenute, provvede alla compilazione di apposita graduatoria
redatta sulla base della maggiore anzianità del requisito di cui al comma 1 lettera b) avviando
le prime 20 domande risultanti dalla graduatoria medesima, al parere obbligatorio della
Gendarmeria.
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4. In presenza delle circostanze previste al comma 1 e comma 2 dell’articolo 17 della
Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche, la valutazione di concessione di
residenza è sottoposta alla decisione della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri,
Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione.
- https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/testi-coordinati/docCat.17003105.1.150.20.html
1. Per le domande finalizzate al rilascio della residenza ai sensi dell’articolo 1, devono
essere versati presso lo Stato Civile euro 100,00 (cento/00) al momento della presentazione
della domanda.
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5. La residenza è revocata dall’Ufficiale di Stato Civile:
a) qualora sia venuta meno la dimora abituale in territorio da oltre sei mesi;