Which family relationships qualify?
The eligible relationships differ by sponsor route in the captured provisions. Entrepreneurial-permit sponsors and the cited special-worker/embassy provision include a non-separated spouse, a more-uxorio partner, a dependent unmarried/non-cohabiting child up to age 25 (with the required other-parent or judicial consent for a minor), and a dependent child unable to support themself because of disability. A sports-special-permit sponsor may request a cohabitation or minor permit for a non-separated spouse, a dependent unmarried/non-cohabiting child up to 25, or a dependent disabled child; its listed family categories do not include a partner. A high-tech employee may seek the special family permit for the spouse and those child categories; the high-tech law separately refers to an Article 15(1)(a) cohabitation-permit request, not a partner under that special family permit. These lists cannot be treated as one uniform family entitlement.
See recorded sources
- The captured provisions establish these sponsor-specific lists; a separate, generally applicable start-up founder family list was not identified in these captures. The special-worker excerpt must not be applied to another sponsor solely because the route name combines several programmes.
- The current official index still links the same coordinated ZIP updated to 3 June 2025. The cited entrepreneur, embassy-worker, sports and high-tech lists appear in that full text; no separate start-up-founder family list was identified there. The publisher says coordinated texts are non-authentic and later amendments remain a bounded currentness limitation.
- https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/testi-coordinati/docCat.17003105.1.150.20.html
2. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali può richiedere il rilascio del medesimo permesso di soggiorno per ricongiungimento dei seguenti famigliari: a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio; b) convivente more uxorio; c) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l’altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato autorizzato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria; d) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.
- https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/testi-coordinati/docCat.17003105.1.150.20.html
Art. 11-bis (Permesso di soggiorno speciale o residenza speciale per motivi di lavoro presso l’Ambasciata d’Italia) 1. Al cittadino italiano in servizio presso l’Ambasciata d’Italia con sede nel territorio della Repubblica, assunto ai sensi del regolamento di contratto locale, è rilasciato dal Congresso di Stato il permesso di soggiorno speciale della durata di 24 mesi rinnovabile, o la residenza speciale. L’Ufficio competente al ricevimento della domanda è il Dipartimento Affari Esteri, il rilascio del permesso di soggiorno speciale è di competenza del Comando della Gendarmeria – Ufficio Stranieri mentre per il rilascio della residenza speciale è competente l’Ufficio di Stato Civile. 2. Il lavoratore di cui al comma 1 può richiedere il rilascio del medesimo permesso di soggiorno speciale o residenza speciale per ricongiungimento dei seguenti famigliari: a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio; b) convivente more uxorio; c) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l’altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato autorizzato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria; d) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.
- https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/testi-coordinati/docCat.17003105.1.150.20.html
9. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno speciale per motivi sportivi può richiedere il rilascio di permesso per convivenza o per minori, di cui al presente articolo, in favore di: a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio; b) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo di età non superiore a 25 anni che risulti a suo carico, purché non sia coniugato né convivente more uxorio. Nel caso di minori è necessario che l’altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso o che tale consenso sia stato prestato dall’autorità giudiziaria; c) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.
- https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/testi-coordinati/docCat.17003105.1.150.20.html
Art. 19 (Permesso di soggiorno speciale per familiari Imprese ad alto contenuto tecnologico) 1. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno speciale per familiari Imprese ad alto contenuto tecnologico per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio; b) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l’altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato espresso dall’autorità giudiziaria; c) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità. Salvi casi di forza maggiore, da comprovarsi debitamente dal richiedente il permesso, il ricongiungimento familiare deve essere richiesto entro dodici mesi dalla data di immigrazione in Repubblica del richiedente il permesso ed è rilasciato dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri.
- https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/testi-coordinati/docCat.17003105.1.150.20.html
5. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico può richiedere il permesso per convivenza di cui all’articolo 15, comma 1, punto a), della Legge 28 giugno 2010 n. 118.
