IT country scene

Riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (iure sanguinis)

ItalyAncestry and return

Explore the five recorded questions, answers and sources for this pathway.

Official link

What family, citizenship, ethnic, historical or former-resident connection creates access to this route?

Adults may request recognition of citizenship iure sanguinis if a first- or second-degree ascendant holds, or held at the time of death, exclusively Italian citizenship (Art. 3-bis, c), or if a parent or adopter resided in Italy for at least two continuous years after acquiring Italian citizenship and before the child's birth or adoption (Art. 3-bis, d).

See recorded sources
  • https://consriodejaneiro.esteri.it/it/news/dal_consolato/2025/06/modifiche-alla-normativa-sulla-cittadinanza-italiana/
    I maggiorenni potranno chiedere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis usando la piattaforma Prenot@mi, a partire dal prossimo mese di ottobre, se: un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; (Art. 3-bis, c) un genitore o adottante sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio; (Art. 3-bis, d).

How far back can the qualifying connection extend, and what important transmission limitations exist?

Descent must be documented through an unbroken citizenship chain; the Italian ancestor must have retained citizenship until the next descendant's birth, and renunciation must not interrupt transmission. Administrative recognition through the maternal line is available for children born after 1 January 1948. For applicants born abroad who hold another citizenship, current MAECI guidance describes article3-bis alternatives: a parent or grandparent possesses only Italian citizenship, or possessed it exclusively at death; or a parent/adoptive parent lived in Italy continuously for at least two years after acquiring Italian citizenship and before the applicant's birth/adoption. The Washington embassy repeats this summary but subsequently says the situation at the applicant's birth is considered, leaving the precise reference-date explanation unreconciled here. Saved cases include complete administrative applications filed by23:59Rome time on27March2025, applications presented on an appointment communicated by that cutoff, and judicial applications filed by the same cutoff. These rules do not establish a universal two-generation limit for every applicant.

See recorded sources
Limits of the record
  • Washington later says the situation at birth is considered; its relationship to MAECI possession/death wording is not reconciled, so no universal reference-date conclusion is made.
  • The source does not exhaust historical transmission rules or judicial maternal-line cases before1948.
  • citizenship-art3bis
    Per i nati all’estero in possesso di altra cittadinanza, la cittadinanza italiana può ancora essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti situazioni: a) la domanda amministrativa, completa della necessaria documentazione, è stata presentata entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 ; a-bis) la domanda è stata presentata nel giorno fissato da un appuntamento comunicato dall’Ufficio competente entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 ; b) lo status civitatis è stato accertato giudizialmente a seguito di domanda giudiziale presentata entro lo stesso termine; c) un genitore o un nonno possiede, oppure possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio.
  • citizenship-mae
    La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati: accertare che la discendenza abbia inizio da un avo dante causa, secondo quanto stabilito dalla Circolare K.28.1 sopracitata; accertare che l’avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un’eventuale naturalizzazione dell’avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera; comprovare la discendenza dall’avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale. A tal proposito è opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione; attestare che né l’istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.
  • citizenship-mae
    In particolare, i richiedenti nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza non si considerano aver acquistato la cittadinanza italiana in maniera automatica, salvo che: Un ascendente di primo o di secondo grado (genitori o nonni) possegga – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana; Un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita (o adozione) del figlio.
  • citizenship-art3bis
    Si considera la situazione alla data di nascita dell’interessato.

What records are central to proving the lineage or historical connection?

Certified birth, marriage, and death certificates linking the applicant to the qualifying ancestor, plus evidence that the ancestor had not naturalised in another country before the applicant's next-in-line ancestor was born (for pre-2025 lineage assessments) or the required residence proof (for post-2025 filings).

See recorded sources
  • how_to_qualify
    Certified birth, marriage, and death certificates linking the applicant to the qualifying ancestor, plus evidence that the ancestor had not naturalized in another country before the applicant's next-in-line ancestor was born (for pre-2025 lineage assessments) or the required residence proof (for post-2025 filings).

Does the pathway result in a visa, residence permit, right of return, citizenship or another status?

The pathway results in Italian citizenship.

See recorded sources

What application progression, residence obligations, family consequences or further citizenship/residence possibilities follow?

For residents abroad, the competent Italian consulate assesses recognition on a complete documented descent chain, including birth/marriage records, required legalisation and official translation, proof of the ancestor's citizenship/non-naturalisation and absence of renunciation; article3-bis additional conditions also apply. Current MAECI guidance separately explains citizenship by declaration for children of an Italian citizen by birth: a declaration within three years of birth or later establishment of filiation, including adoption, can operate while the child remains abroad; after that period, the child must reside legally in Italy for at least two continuous years for the declaration to take effect. For persons who were minors on24May2025 and whose parents are citizens by birth under article3-bis(1)(a),(a-bis),(b), the transitional deadline is23:59Rome time on31May2029. Citizenship by declaration is distinct from automatic recognition under the article3-bis exceptions.

See recorded sources
Limits of the record
  • This scoped evidence does not establish every subsequent residence obligation or family/spouse residence pathway.
  • citizenship-mae
    L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’Ufficio consolare territorialmente competente.
  • citizenship-mae
    La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati: accertare che la discendenza abbia inizio da un avo dante causa, secondo quanto stabilito dalla Circolare K.28.1 sopracitata; accertare che l’avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un’eventuale naturalizzazione dell’avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera; comprovare la discendenza dall’avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale. A tal proposito è opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione; attestare che né l’istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.
  • citizenship-mae
    Il richiedente ha l’onere di presentare l’istanza corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati. Si fa presente che la nuova normativa in materia di cittadinanza (art. 3-bis L. 91/1992) subordina la trasmissione della cittadinanza italiana al soddisfacimento di ulteriori requisiti e la produzione di documentazione aggiuntiva. Per maggiori informazioni, si rimanda qui .
  • citizenship-mae
    In questa sede si segnala l’art. 4 comma 1-bis, introdotto dalla L. 74/2025, che consente, ai figli di un genitore italiano per nascita, di acquistare la cittadinanza italiana a seguito di dichiarazione in tal senso dei genitori (o del tutore). Se la dichiarazione è presentata entro tre anni dalla nascita del minore (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione – anche adottiva), il minore può acquisire la cittadinanza italiana anche continuando a risiedere all’estero; qualora invece siano trascorsi più di tre anni dalla nascita, affinché la dichiarazione produca i suoi effetti il minore dovrà risiedere legalmente per almeno due anni continuativi in Italia. Se, divenuto maggiorenne, dovesse voler rinunciare alla cittadinanza, lo può fare qualora in possesso di altra cittadinanza. Possono essere altresì presentate, entro le 23:59 (ora di Roma) del 31 maggio 2029, dichiarazioni a favore di soggetti minorenni alla data del 24 maggio 2025, figli di cittadini iure sanguinis di cui alle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 .

These are the answers currently recorded in the catalogue. A missing or partial answer is not an eligibility decision.

Your story.
Your next step.

Get your free results