What application progression, residence obligations, family consequences or further citizenship/residence possibilities follow?
For residents abroad, the competent Italian consulate assesses recognition on a complete documented descent chain, including birth/marriage records, required legalisation and official translation, proof of the ancestor's citizenship/non-naturalisation and absence of renunciation; article3-bis additional conditions also apply. Current MAECI guidance separately explains citizenship by declaration for children of an Italian citizen by birth: a declaration within three years of birth or later establishment of filiation, including adoption, can operate while the child remains abroad; after that period, the child must reside legally in Italy for at least two continuous years for the declaration to take effect. For persons who were minors on24May2025 and whose parents are citizens by birth under article3-bis(1)(a),(a-bis),(b), the transitional deadline is23:59Rome time on31May2029. Citizenship by declaration is distinct from automatic recognition under the article3-bis exceptions.
See recorded sources
Limits of the record- This scoped evidence does not establish every subsequent residence obligation or family/spouse residence pathway.
- citizenship-mae
L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’Ufficio consolare territorialmente competente.
- citizenship-mae
La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati:
accertare che la discendenza abbia inizio da un avo dante causa, secondo quanto stabilito dalla Circolare K.28.1 sopracitata;
accertare che l’avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un’eventuale naturalizzazione dell’avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera;
comprovare la discendenza dall’avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale. A tal proposito è opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione;
attestare che né l’istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.
- citizenship-mae
Il richiedente ha l’onere di presentare l’istanza corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati.
Si fa presente che la nuova normativa in materia di cittadinanza (art. 3-bis L. 91/1992) subordina la trasmissione della cittadinanza italiana al soddisfacimento di ulteriori requisiti e la produzione di documentazione aggiuntiva. Per maggiori informazioni, si rimanda
qui
.
- citizenship-mae
In questa sede si segnala l’art. 4 comma 1-bis, introdotto dalla L. 74/2025, che consente, ai figli di un genitore italiano per nascita, di acquistare la cittadinanza italiana a seguito di dichiarazione in tal senso dei genitori (o del tutore).
Se la dichiarazione è presentata entro tre anni dalla nascita del minore (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione – anche adottiva), il minore può acquisire la cittadinanza italiana anche continuando a risiedere all’estero; qualora invece siano trascorsi più di tre anni dalla nascita, affinché la dichiarazione produca i suoi effetti il minore dovrà risiedere legalmente per almeno due anni continuativi in Italia.
Se, divenuto maggiorenne, dovesse voler rinunciare alla cittadinanza, lo può fare qualora in possesso di altra cittadinanza.
Possono essere altresì presentate, entro le 23:59 (ora di Roma) del 31 maggio 2029, dichiarazioni a favore di soggetti minorenni alla data del 24 maggio 2025, figli di cittadini
iure sanguinis
di cui alle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 91
.