What is important for proving marriage, partnership, parentage, custody, dependency or another qualifying relationship?
Reunification follows Article 29: where minor age cannot be documented reliably by foreign certificates, Italian missions issue DNA-based certifications at the applicants' expense, and the visa is subject to consular verification of documents proving parentage, marriage or minor age.
See recorded sources
Limits of the record- No proof procedure specific to researchers' families is described.
- https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art27ter
Il ricongiungimento dei familiari di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b) è consentito al ricercatore di cui ai commi 1 e 11-quinquies, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo articolo 29, ad eccezione del requisito di cui al comma 3, lettera a). Alla richiesta di ingresso dei familiari al seguito presentata contestualmente alla richiesta di nulla osta all'ingresso del ricercatore si applica il termine di cui al comma 4. Per l'ingresso dei familiari al seguito del ricercatore di cui al comma 11-quinquies è richiesta la dimostrazione di aver risieduto, in qualità di familiari, nel primo Stato membro. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del ricercatore.
- https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art29
Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'
articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200
, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.
- https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art29
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.