Which travellers require a transit visa/permission and which officially documented exemptions are important?
Citizens of Afghanistan, Bangladesh, Democratic Republic of the Congo, Eritrea, Ethiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sri Lanka, Senegal, Syria, Tajikistan and Uzbekistan require an airport transit visa (VTA) for Italy (Art. 3 Reg. EC 810/2009). They are exempt if they: hold a valid uniform visa (Type C), a national long-stay visa (Type D) or a residence permit issued by a Member State; hold a valid residence permit issued by an EU Member State not taking part in Reg. EC 810/2009 or not yet fully applying the Schengen acquis (e.g. Cyprus), or one of the residence permits listed in Annex V of Reg. EC 810/2009 issued by Andorra, Canada, Japan, San Marino or the United States that guarantees unconditional return; hold a valid visa for such a Member State or for Canada, Japan or the United States when travelling to the issuing country or another third country, or returning from the issuing country after using it; are family members of EU citizens; hold a diplomatic passport; or are aircraft crew who are nationals of a party to the Chicago Convention.
See recorded sources
- https://www.esteri.it/it/servizi-opportunita/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/paesi_soggetti_visto_transito_aeroportuale/
Paesi i cui cittadini sono soggetti a visto di transito aeroportuale (Art. 3 Reg. CE n. 810/2009) I cittadini dei seguenti Paesi sono soggetti ad obbligo di visto di transito aeroportuale (VTA) per l’Italia: Afghanistan, Bangladesh, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sri Lanka, Senegal, Siria, Tagikistan, Uzbekistan.
- https://www.esteri.it/it/servizi-opportunita/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/paesi_soggetti_visto_transito_aeroportuale/
I cittadini dei Paesi sopra elencati sono esenti dall’obbligo di Visto di Transito Aeroportuale qualora rientrino in una delle seguenti condizioni: sono già titolari di un visto uniforme valido (Tipo C) o di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata (Tipo D) o di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro; sono titolari di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro della UE che non partecipa all’adozione del Regolamento CE n. 810/2009 o da uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell’acquis di Schengen (es. Cipro), o i cittadini di paesi terzi titolari di uno dei titoli di soggiorno validi menzionati nell’allegato V del Reg. CE n. 810/2009, rilasciati da Andorra, dal Canada, dal Giappone, da San Marino o dagli Stati Uniti d’America, che garantisca il ritorno incondizionato del titolare; sono titolari di un visto valido per uno Stato membro della UE che non partecipa all’adozione del Regolamento CE n. 810/2009, o per uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell’acquis di Schengen (es. Cipro), o per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d’America, quando si recano nel paese di rilascio o in un altro paese terzo, o quando, dopo aver utilizzato tale visto, ritornano dal paese di rilascio; sono familiari di cittadini dell’Unione; sono titolari di passaporto diplomatico; sono membri dell’equipaggio di aerei e cittadini di una parte contraente la convenzione di Chicago relativa all’aviazione civile internazionale.
